Collaudi e Verifiche

Ai sensi dell’ art. 71, comma 4, del D.Lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

Ai sensi dell’ art. 71, comma 4, del D.Lgs n.81/2008 il datore di lavoro deve prendere le misure necessarie affinché le attrezzature di lavoro siano installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso e oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza.

In aggiunta a quanto sopra, il comma 8 dell’art. 71 dispone che il datore di lavoro deve provvedere, secondo le indicazioni fornite dal fabbricante, che le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte a un controllo iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) e sottoposte ad interventi di controllo periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite dal fabbricante.

I risultati dei controlli di cui al comma 8 devono essere riportati per iscritto nel registro di controllo e, almeno quelli relativi agli ultimi tre anni, devono essere conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza, tra quali:

  • Verifica trimestrale di gancio, catene, funi, pulsantiera, giunzioni bullonate e freni;
  • Verifiche annuali di buon funzionamento e conservazione della gru, al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori;
  • Dopo un periodo di impiego pari a 10 anni l’utilizzatore si incaricherà di far effettuare, dal costruttore o da personale qualificato, una revisione generale della gru (Regola FEM 9.755).
  • Per il controllo dei 20 anni la normativa è UNI 4301 o FEM 9.511.

Le verifiche successive alla prima sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti pubblici o privati abilitati.

Sì, gli apparecchi di sollevamento, sotto la responsabilità del datore di lavoro di chi la utilizza, sono soggetti ad almeno una verifica annuale.

Sì, è obbligo di legge (D. Lds 81/08) documentare e tenere un registro delle verifiche effettuate.

Le verifiche possono essere effettuate dall’ente preposto.

Purtroppo no, è necessario che venga effettuato un controllo da parte di personale competente, in grado di rilevare e dichiarare l’assenza di anomalie, ai fini della sicurezza, sulla macchina.

No, l’ente competente può richiedere di effettuare una propria verifica anche il giorno successivo al controllo effettuato da un’azienda terza.

Sì, purché abbia dimostrabili competenze tecniche necessarie a rilevare e dichiarare l’assenza di anomalie a carico della macchina.

ATTENZIONE però, in caso di incidente con intervento di un giudice, il datore di lavoro deve essere in grado di dimostrare che era effettivamente in grado di capire se la macchina era idonea all’uso e di aver utilizzato attrezzature idonee per i controlli.

Il responsabile è il proprietario dell’impianto, quindi il datore di lavoro di chi utilizza la macchina.

In caso di una società possono essere ritenuti responsabili contemporaneamente più soci ed amministratori.

Il verbale che a seguito di una nostra accurata verifica che non rilevi anomalie compromenttenti la sicurezza dei lavoratori, garantisce che il datore di lavoro ha eseguito il controllo richiesto, ottemperando agli obblighi di legge.

I nostri tecnici contollano la funzionalità dell’impianto, la funzionalità di tutti i suoi dispositi di sicurezza e la funzionalità dei limitatori.

Non garantisce che la macchina non possa essere danneggiata da futuri cicli di lavoro.

Non assicura che in futuro non potrà andare incontro a difetti di funzionalità.

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